È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, 8° comma, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 135, nella parte in cui stabilisce il divieto di corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell’indennità per ferie non godute, laddove la mancata fruizione delle stesse sia dipesa da causa imputabile al lavoratore, con esclusione, dunque, della malattia impeditiva delle ferie, in riferimento agli art. 3, 36, 1° e 3° comma, e 117 , 1° comma, Cost.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 06-05-2016, n. 95 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


