Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 164 del 11 novembre 2015, ha chiarito che, qualora la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività.
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