Per effetto dell’acquisita definitività del provvedimento impositivo, il Fisco può far valere in modo compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione.
In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, eventuali termini di prescrizione o decadenza iniziano a decorrere dalla scadenza del termine utile per la riassunzione stessa; solo da questa data l’atto impositivo diviene definitivo e l’amministrazione può procedere alla riscossione definitiva della propria pretesa.
Così ha concluso la Cassazione, con la sentenza n. 19476 del 30 settembre 2016, che consolida una importante regola interpretativa in tema di accertamento e riscossione di crediti tributari.
La vicenda
Una società impugnava vittoriosamente in Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento, notificatale il 26 marzo 2004, con la quale l’ufficio aveva iscritto a ruolo imposte dovute per gli anni 1982 e 1983.


