La Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 55525 del 13 dicembre 2017 ha statuito che integra la fattispecie di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che ometta di comunicare all’istituto erogante il trattamento pensionistico il decesso del congiunto titolare dello stesso, così continuando a percepirlo indebitamente, come nella specie accaduto".
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


