La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con la sentenza n. 7079 del 21 marzo 2018 ha ribadito il principio di diritto affermato in precedenti pronunce (Cass. 29 dicembre 2017, nn.31209, 31208, 31207) secondo cui "Ai sensi dell’art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione".
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