La fattispecie di cui all’art. 353 c.p. sanziona ogni condotta tipica che si inserisce nell’ambito della procedura di incanto falsandone l’esito, ivi compresa quella posta in essere in epoca successiva alla chiusura dell’asta e fino al momento in cui non sia perfezionata la vicenda traslativa (nella specie, relativa ad una vendita forzata, la corte ha ritenuto configurabile il reato di turbata libertà degli incanti con riguardo a plurime condotte di minaccia poste in essere in epoca successiva all’aggiudicazione e volte alla rinuncia al trasferimento dell’immobile da parte dell’aggiudicatario).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione II penale; sentenza, 21-04-2017, n. 28388 (data deposito 08-06-2017) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


