In tema di intermediazione e consulenza finanziaria, sebbene la sottoscrizione, apposta dal cliente in calce al modulo d’ordine, della clausola che segnala l’inadeguatezza dell’operazione sia idonea a far presumere assolto, da parte della banca intermediaria, l’obbligo di effettuare la prescritta segnalazione, è onere di quest’ultima dimostrare di aver fornito le specifiche informazioni che il cliente lamenti essere state omesse.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 06-06-2016, n. 11578 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


