Laddove vi sia stata continenza di espressione nell’evocare una vicenda occorsa ventinove anni prima (uso colposo di fucile durante un diverbio e ferimento di una persona che dormiva in una barca vicina e sarebbe morta dopo qualche mese di agonia) e sussista rilevanza pubblica attuale della notizia (connessione con la riapertura della reggia di Venaria, alla quale il ricorrente, figlio dell’ultimo re d’Italia, aveva partecipato), il diritto all’oblio della persona cui la riproposizione dell’accadimento possa recare discredito cede di fronte al diritto della collettività ad essere informata e aggiornata su fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza, 22-06-2017, n. 38747 (data deposito 03-08-2017) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


