La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 27310 del 18 aprile 2017 si è espressa in tema di sicurezza sul lavoro e, nello specifico, sul potere di delega ad un terzo dell’espletamento delle relative procedure.
Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha confermato quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato e cioè che "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l’atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato".


