Con la sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’impossibilità del professionista a comparire all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio della stessa esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


