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L. N. 157/2019 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore

L’articolo 18 della L. N. 157/2019 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (recante: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), che definisce i limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo:

– la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e

– la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nell’ambito delle misure contro l’evasione, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;

dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro (comma 1, lett. a)).

La novella in esame integrando l’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l’aggiunta del comma 1-ter apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1:

– per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;

– per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).

Ricordiamo che il citato comma 1 dell’articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, in materia di limitazione all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

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