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L. N. 116/2014. SRL senza sindaci e revisori. Osservazioni critiche dall’Accademia Romana di Ragioneria

Il Legislatore non ha valutato le conseguenze derivanti da un minore controllo sulla gestione delle Società a responsabilità limitata, comportando un aumento dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti e interessati a tale tipo societario.

Venendo, infatti, a mancare l’organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l’affidabilità da parte di terzi.
È questa la tesi sostenuta dall’Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 12/2014, nella quale vengono ripercorse le recenti modifiche normative introdotte rispetto alla disciplina dei controlli societari delle società a responsabilità limitata.

Ricordiamo che con l’art. 20, comma 8, della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/20141 (c.d. “Decreto Competitività”), si è proceduto all’abrogazione del comma 2, dell’art. 2477 C.C., cancellando, di fatto; la nomina obbligatoria del revisore unico e, laddove previsto dallo Statuto, del collegio sindacale nelle S.r.l., anche in presenza di un capitale sociale superiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (che è stato recentemente ridotto da 120.000,00 a 50.000,00 euro).
Nelle S.r.l. (e nelle società cooperative) viene pertanto a scomparire qualsiasi relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione dell’organo di controllo.

Le ipotesi in cui persiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo restano soltanto quelle indicate all’art. 2477 comma 3, ossia:
a) S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
b) S.r.l. controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei seguenti limiti previsti dall’art. 2435-bis, comma 1.

Se, da un lato, la nuova disciplina è dettata in un’ottica di riduzione dei costi delle imprese, dall’altro, è innegabile come il ruolo rivestito dall’organo di controllo, posto a garanzia del rispetto della normativa civilistica e fiscale, rappresenti un presidio sulla corretta governance aziendale, a tutela tanto della compagine sociale quanto degli altri portatori di interesse.
La presenza dell’Organo di Controllo rappresenta, ed ha sempre rappresentato, un garante del rispetto della normativa sia civilistica che fiscale e, quindi, di buona gestione societaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti e interessati a tale tipo di società.

Per scaricare il testo della nota operativa n. 12/2014 clicca qui.

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