La Corte di Cassazione (sentenza n. 4284 depositata il 23/03/2001) ha precisato che il cessionario o committente che abbia ricevuto, in relazione ai beni o servizi acquistati, una fattura formalmente regolare, non è tenuto a sindacare la fondatezza delle valutazioni giuridiche dell’emittente che abbia ritenuto l’operazione esclusa da Iva e indicato, sul documento, il titolo e la norma di non applicabilità dell’imposta.
L’obbligo di sanare la fattura irregolare, imposto al destinatario prima dall’articolo 41 del D.P.R. 633/72 e ora dall’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97, è infatti riferibile ai vizi palesi del contenuto del documento e non richiede l’apprezzamento critico dell’operato della controparte.
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