La sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 3570 dell’11 marzo 2003 torna sul concetto di stabile organizzazione ai fini Iva.
Non basta la semplice proprietà immobiliare del prestatore per configurare la stabile organizzazione ai fini Iva, ma occorre indagare sull’effettivo svolgimento dell’attività attraverso elementi di stabilità e di struttura tecnico-umana idonei a rendere possibili autonomamente le prestazioni rese.
Il principio affermato dalla Cassazione è quello in base al quale il luogo in cui il prestatore di servizi ha stabilito la sede della propria attività è il punto di partenza per la determinazione della residenza dello stesso.
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IVA, STABILE ORGANIZZAZIONE SOLO CON GESTIONE AUTONOMA
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