La circolare n° 54/2001 ha chiarito che per contribuenti mensili e trimestrali “speciali”, l’adeguamento Iva agli studi di settore entrati in funzione prima del 2000 dev’essere imputato all’ultima liquidazione dell’anno, ossia il mese di dicembre o l’ultimo trimestre 2000. Ne deriva la “tardività” del versamento integrativo, con assoggettamento alla sanzione del 30%, riducibile al 6% (un quinto) attraverso il ravvedimento operoso. Se la violazione non viene spontaneamente regolarizzata, il contribuente rischia un aggravio del 4%, dato che la sanzione piena del 30% potrà essere evitata versando, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, quella ridotta del 10%.


