La Corte di Cassazione con sentenza n. 5006 dell’11 gennaio 2007, depositata il 6 marzo 2007 ha stabilito, confermando quanto già deciso nei precedenti gradi di giudizio, che solo quando il premio, sconto o abbuono sugli acquisti di merci rappresenta una effettiva riduzione del costo della merce, la nota di variazione potrà essere assoggettata ad Iva; in caso contrario, il premio rappresenta una cessione di denaro escluso da imposta.
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