La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 11662, depositata il 17 settembre scorso ha chiarito che la registrazione della fattura nell’anno successivo a quello di emissione, con conseguente infedeltà della dichiarazione di competenza e ritardata corresponsione dell’IVA, costituisce violazione di natura sostanziale. La vertenza aveva preso le mosse da un avviso di accertamento con il quale l’ufficio Iva aveva rettificato la dichiarazione presentata da una società per il 1991, avendo riscontrato, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, che una fattura emessa il 2/1/91 era stata registrata solo il 4/5/92.
(Fonte: ItaliaOggi)
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