Con la circolare 28/E del 21 giugno l’Agenzia delle Entrate detta le prime istruzioni sull’attuazione delle norme fiscali contenute nel Dl 269/03.
Il trasporto del rottame non rientra nel «reverse charge» se è eseguito in via autonoma da un trasportatore terzo nei confronti del cedente o del cessionario.
Il nuovo regime si applica solo in caso di addebito del trasporto come prestazione accessoria alla cessione principale.
E’ possibile istituire un unico registro sezionale per gli acquisti, con una duplice funzione: registro delle vendite e degli acquisti.


