L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
Il cedente o prestatore che non trasmette tempestivamente la comunicazione dei dati è soggetto soltanto alla sanzione formale purchè adempia comunque all’obbligo prima di effettuare le forniture in sospensione d’imposta.
Viceversa subirà la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non applicata, anche nell’ipotesi in cui il cliente abbia esercitato legittimamente il diritto ad acquistare in sospensione.
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