Con la sentenza n.11109 del 16 luglio 2003, la Corte di Cassazione ha affermato che l’IVA pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa non è detraibile se il contribuente non ha provveduto ad annotare le relative fatture nell’apposito registro.
L’ufficio finanziario è legittimato a rettificare la dichiarazione presentata dal contribuente quando viene fatto valere un credito che non trova rispondenza nelle fatture e nel registro.
Il diritto alla detrazione dell’IVA puo’ essere esercitato se: 1) l’imposta e’ stata indicata separatamente in fattura, a titolo di rivalsa; 2) il contribuente e’ in possesso del documento di acquisto, regolarmente annotato nel registro degli acquisti.
E’ il contribuente che deve fornire la prova della legittimita’ e della correttezza delle detrazioni operate.
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