Se il contribuente non presenta la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, è legittimo l’accertamento che determina il volume d’affari facendo riferimento al 760.
L’articolo 55 del Dpr 633/1972 attribuisce agli uffici il potere, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva, di determinare induttivamente l’ammontare imponibile e l’aliquota applicabile sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui siano venuti a conoscenza e, tra questi, può essere senza dubbio annoverato il dato indicato dalla parte nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi in relazione alla medesima annualità.
È questo il principio desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 1240 del 22 gennaio 2014, che ha ritenuto, di conseguenza, legittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio ha recuperato l’Iva non dichiarata, applicando l’aliquota ordinaria al reddito esposto ai fini delle imposte dirette nel modello 760.
La vicenda riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione Iva, con cui l’Agenzia delle Entrate ha induttivamente determinato il volume d’affari attingendo ai dati dichiarati dalla società nel modello 760 relativo al medesimo periodo d’imposta.


