La detrazione dell’Iva, inizialmente operata in modo legittimo, non può essere rettificata, dagli stati membri, qualora sopraggiungano modifiche normative che rendano esente dall’imposta un’attività precedentemente imponibile.
Questo, in estrema sintesi, il parere che l’avvocato generale presso la corte di giustizia della Comunità, Antonio Tizzano, ha espresso nelle conclusioni rassegnate ieri nell’ambito dei procedimenti riuniti C-487/01 e C-7/02, pendenti davanti alla corte. Sarà interessante conoscere l’orientamento dei giudici, che se dovesse risultare conforme alla valutazione dell’avvocato produrrebbe riflessi diretti anche nella normativa italiana.
Fonte:


