La facoltà di nomina nelle operazioni di compravendita immobiliare, ovvero la spesso prevista clausola nel contratto preliminare in cui l’acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare entro il rogito e si avvalga di questa facoltà dopo avere versato degli acconti, rischia di far pagare più volte l’Iva al contribuente: se dalla data della fattura di acconto trascorrono più di 365 giorni, l’impresa cedente non emette nota di variazione nei confronti del primo promettente all’acquisto – che quindi rimane soggetto all’Iva – e allo stesso tempo applica al secondo acquirente nominato l’imposta sull’intero prezzo di cessione dell’immobile.
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