La Corte di Cassazione con sentenza n. 1823 del 9 febbraio 2001 ha invertito la rotta rispetto all’orientamento consolidato chiarendo che il contribuente perde il diritto alle detrazioni Iva se ha omesso di presentare la dichiarazione annuale. La Corte afferma espressamente che non si vuol dare continuità all’orientamento affermato in precedenza secondo il quale veniva collegata la perdita dal diritto alla detrazione solo all’omesso computo di essa sia nel mese di competenza sia in sede di dichiarazione annuale. L’onere relativo alla dichiarazione annuale non può essere superato in alcun modo, poiché l’esigenza del rispetto delle modalità dei termini al riguardo fissati è intesa a evitare il rischio di indebiti rimborsi.
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