Modificando l’art. 19-bis1, del D.p.r. n. 633/1972, la legge finanziaria ha espressamente consentito la detrazione dell’IVA pagata sui beni di costo unitario non superiore cinquantamila lire destinati ad essere distribuiti gratuitamente. Per espressa ammissione del Ministero delle Finanze (C.M. n. 1/2001) la detraibilità dell’imposta è consentita anche dall’implicita inapplicabilità al caso in esame dell’art. 19, comma 2, che sancisce l’indetraibilità dell’imposta pagata in relazione a beni afferenti operazioni esenti o non soggette all’imposta (la cessione gratuita).


