In tutti i Paesi dove si applica l’IVA le strategie di contrasto all’evasione sono differenziate, sia in termini di adempimenti che di tipologia sanzionatoria.
Nel programma annunciato in questi giorni dall’amministrazione italiana, si parla di un ritorno al passato su due punti:
– la criminalizzazione del mancato versamento dell’Iva
– il ripristino degli elenchi clienti e fornitori.
Entrambi questi strumenti possono avere una qualche utilità, ma la loro rinascita deve però essere fatta in modo da evitare pesanti oneri, sia in termini di costo per le imprese, sia per il rischio di avviare procedimenti penali in situazioni prive di effettivo danno erariale.
Il reato di omesso versamento dell’Iva.
Il testo originario del Dpr 633/72 (art.50) considerava delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell’imposta non versata, il mancato pagamento dell’imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a cento milioni di lire.
La soglia di punibilità, senza nessuna logica, era dimezzata nel caso di indebito rimborso.


