Risposta pubblicata da fiscooggi.it rivista telematica dell’Agenzia Entrate.
L’aliquota IVA ridotta al 4% in relazione alle prestazioni rese dalle officine
- per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l’adattamento stesso (circolare 46/E del 2001)
- e per riparare gli adattamenti dei veicoli
si applica solo quando sono effettuate nei confronti delle persone disabili o dei familiari che le hanno fiscalmente a carico (circolare n. 17/E del 2015).
Sono quindi esclusi dall’applicazione dell’VA agevolata gli autoveicoli che, pur se adattati al trasporto di disabili, sono intestati a società, a enti (comprese le ONLUS) o comunque a persone diverse dagli invalidi nonché dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di patente speciale.


