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Ius superveniens solo se sopravvenuto dopo il ricorso in Cassazione

Con l’ordinanza n. 19794 del 22.09.202 la Corte di Cassazione ha statuito che nel giudizio di legittimità, di regola lo "jus superveníens" che introduca una nuova disciplina del rapporto può trovare applicazione solo quando la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti.

Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte non può rilevare d’ufficio tale contrasto, così come non può, senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto (Cass. 19617/2018; Cass. 3492/2005).
Nei giudizi di merito è quindi importante fin da subito sollevare ogni violazione di legge anche solo ipotetica relativa a normativa in favore del contribuente medio tempore intervenuta.

Nel caso di specie i ricorrenti, pur potendolo fare già nei precedenti gradi di merito, avevano sollevato solo in Cassazione, che non ne ha potuto tenere conto, l’ius superveniens di cui all’art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), a mente del quale è stato modificato il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 consentendo la detraibilità dei costi relativi a fatture “soggettivamente” inesistenti.

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