La Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, con la sentenza n. 416/02 del 22-09-2016, riformando in toto la pronuncia di primo grado emessa dalla CTP di Terni, ha chiarito che i contrassegni distintivi sulle posti sugli autoveicoli degli istituti di vigilanza privata non hanno intenti pubblicitari e quindi, oltre che obbligatori per questioni di immediata identificabilità, non sono assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità.
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