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Istanze entro il 15 novembre 2021 per il credito d’imposta cultura

E’ stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. “Bonus Teatro e Spettacoli” o “Credito d’imposta cultura”, previsto dall’art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto “Sostegni” ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.

Il “credito d’imposta cultura” consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.

Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.

Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della “Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo“, indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del bonus.

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