La Corte di cassazione, con la sentenza n°19668 del 1 ottobre 2004, ha chiarito che la notifica degli atti processuali, a mezzo posta, è consentita in ogni fase del processo, salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario.
Quindi nel processo tributario, l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza può essere notificata alla controparte con lettera raccomandata.


