Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 123 del 23 settembre 2017,
ha chiarito che la giurisdizione relativa tutte le impugnazioni dei provvedimenti riguardanti l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientra il rilascio del nulla osta al trasferimento presso altro ordine, spetta al CNF.
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