ISA 2025: esoneri, meno controlli e semplificazioni IVA nel regime premiale

Si rafforza il sistema premiale ISA, che collega l’accesso ai benefici al grado di affidabilità dimostrato dal contribuente.

Cosa prevede la norma
L’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50/2017 riconosce uno specifico regime premiale per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). 
Con Provvedimento del 22 aprile l’Agenzia delle Entrate definisce modalità e condizioni di accesso ai benefici per il periodo d’imposta 2025, confermando un sistema graduato in base al punteggio di affidabilità conseguito dal contribuente.

I principali benefici per i contribuenti affidabili
In particolare, i contribuenti più affidabili possono ottenere rilevanti semplificazioni, tra cui:

  • l’esonero dal visto di conformità per compensazioni di crediti fino a 70.000 euro annui per l’Iva e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP, nonché per i rimborsi Iva fino a 70.000 euro annui (ridotti a 50.000 euro per i contribuenti con punteggi ISA inferiori a 9 ma almeno pari a 8);
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e da alcuni accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

È inoltre prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo.

Punteggio ISA: come cambia l’accesso ai benefici
I benefici sono modulati in funzione del punteggio ISA: soglie più elevate (pari o superiori a 9) consentono accesso ai vantaggi più ampi, mentre livelli compresi tra 8 e 9 permettono benefici ridotti. Rileva anche il livello di affidabilità “complessivo”, calcolato come media dei punteggi su due annualità, per favorire i contribuenti con comportamento fiscale costante nel tempo.

Requisiti e controlli: cosa serve per accedere al regime premiale
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste, è comunque necessario rispettare specifici requisiti: in particolare, il contribuente deve applicare gli ISA per tutte le attività esercitate (sia d’impresa sia di lavoro autonomo) e, in presenza di più indici applicabili, deve conseguire il punteggio minimo richiesto per l’accesso ai benefici in ciascuno di essi, senza possibilità di compensare eventuali livelli di affidabilità inferiori. 
Il provvedimento conferma infine l’utilizzo dei punteggi ISA anche ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, individuando nei livelli pari o inferiori a 6 le posizioni a maggior rischio.

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