La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 23448 del 17 novembre 2016 si è espressa in tema di irragionevole durata del processo penale, precisando che, la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, costituita dall’istanza di accelerazione prevista dall’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 134 del 2012, non si applica alle domande relative ai procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della norma, avevano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis della l. n. 89.
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