Se l’Irap non è dovuta per mancanza del presupposto, via libera al rimborso dell’imposta pagata, anche se ci si è avvalsi del condono 2002.
Infatti, se si dovesse argomentare il contrario, si dovrebbe affermare che anche se la legge dichiara non dovuta un’imposta, la stessa va versata in caso di adesione alla sanatoria.
Questa la conclusione cui è pervenuta la sesta sezione della commissione tributaria regionale dell’Umbria, nella motivazione della sentenza n. 17 depositata il 22 marzo 2005.


