La commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione II, che con sentenza n. 316/2/03 del 9 maggio 2003 ha sancito che non paga l’Irap il professionista che non agisce in nome e per conto proprio; così è escluso dal tributo regionale l’avvocato che esercita la professione all’interno di uno studio di cui non è titolare e che fattura esclusivamente nei confronti degli altri professionisti senza alcun contatto diretto con la clientela e senza alcuna struttura organizzativa a suo carico.
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