La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza con sentenza n. 24.04.08 Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza sez. 4 depositata il 31 marzo 2008 ha accolto il ricorso di un contribuente, medico convenzionato, confermando la mancanza di presupposto per l’applicazione dell’IRAP in capo a liberi professionisti che svolgono l’attività in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Il presupposto viene meno anche quando, come nel caso specifico, il libero professionista si avvale di pochi beni strumentali e di un dipendente part-time, non funzionale all’esercizio dell’attività professionale, ma addetto esclusivamente alla pulizia dell’ambulatorio.
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