L’ultimo punto segnato a favore dei professionisti, nella lunga battaglia contro l’Irap, viene dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte che, con la sentenza n° 5/12/03 depositata il 20/05/2003, ha confermato l’indirizzo gia’ seguito dalla Commissione regionale dell’Emilia Romagna.
I giudici hanno stabilito che la prevalenza dell’intuitus personae nel rapporto che lega il professionista ai propri clienti, rispetto all’organizzazione professionale adottata, rende di fatto irrilevante l’entità della stessa con conseguente non applicabilità dell’Irap.
Inoltre la Commissione afferma che la discriminante ai fini dell’assoggettabilità all’Irap è da ricercarsi nel livello di prevalenza dell’intuitus personae sulla potenzialità produttiva espressa dall’organizzazione.
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