C’è una preoccupazione che traspare dall’ordinanza 286/2001, ed è la riaffermazione perentoria delle tesi che sono alla base della sentenza, quasi allo scopo di scoraggiare ogni tentativo di altri ricorsi.
Veniamo al nocciolo del problema: l’Irap e la sua giustificazione in termini di capacità contributiva, la sua compatibilità con l’articolo 53 della Costituzione. La Corte richiama la sua giurisprudenza sulla capacità contributiva: «rientra nella discrezionalità del legislatore, col solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva, che quale idoneità dei soggetti all’obbligazione d’imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (111/1997; 21/1996; 143/1995; 159/1985). Pertanto, «è pienamente conforme al principio di eguaglianza e di capacità contributiva l’assoggettamento all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale e professionale.
Ciò premesso, la questione viene dichiarata inammissibile essendo essa identica a quella già dichiarata non fondata con la sentenza 156/2001.
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