La commissione Tributaria Provinciale di Parma, con due sentenze, è tornata sulla questione dell’«attività professionale svolta in assenza di organizzazione e di lavoro altrui» (di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale 156/2001), stabilendo il diritto al rimborso dell’Irap pagata da una parrucchiera e da un rappresentante di commercio. L’articolo 2 del Dlgs 446/1997 (Irap) stabilisce che «presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio ovvero alla prestazione di servizi. Il Collegio di Parma ha puntato l’attenzione soprattutto su due elementi: l’assenza di dipendenti e la scarsità di beni ammortizzabili, di ammontare irrilevante.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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IRAP, I RIMBORSI ALZANO IL TIRO
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