La questione sulla soggettività passiva dell’Irap si riaccende a causa di due recenti sentenze di commissioni tributarie (la regionale di Aosta e la provinciale di Bologna) che, seguendo un’intendimento ormai comune, hanno accolto le tesi dei contribuenti.
La linea guida manifestata dalle due sentenze indica che sono soggetti all’imposta i casi in cui:
– l’organizzazione rappresenta un requisito indispensabile per l’esecizio della professione;
– l’organizzazione è approntata da altri;
– l’organizzazione di cui si avvale l’imprenditore è composta da beni e/o dipendenti altrui.
Comunque la diretta conseguenza è che necessariamente ogni caso deve essere valutato nella sua fattispecie.
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