La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sezione sesta, con la sentenza n. 82, depositata il 10 ottobre 2002 ha dato il proprio contributo giurisprudenziale in materia di IRAP e professionisti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001. Viene puntualizzato che la Corte costituzionale “non ha individuato quale tipo di organizzazione sia rilevante per l’insorgenza del presupposto impositivo dell’Irap nelle attività di lavoro autonomo” e che il legislatore non ha per il momento “posto limiti di applicabilità”. Pertanto, “solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell’Irap”.
(Fonte: www.fiscooggi.it)
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IRAP: ESCLUSI SOLTANTO I PROFESSIONISTI CHE NON LAVORANO IN PROPRIO
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