La Commissione tributaria regionale di Milano ha deciso per l’assoggettamento all’Irap di un agente di commercio. Il punto focale del contenzioso è sempre rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale 156 del 21/05/01 e dal significato da attribuire alla locuzione “autonomamente organizzata”.
La sentenza ricorda innanzitutto che «l’Irap non è applicabile in mancanza di una autonoma organizzazione sufficientemente significativa, prescindendo dal fatto che l’attività svolta sia annoverabile fra quelle di impresa ovvero di arti e professioni». Pertanto la decisione si fonda sull’aspetto sostanziale dell’attività economica oggetto di accertamento, al di là della mera classificazione tributaria della nozione d’impresa.


