Sul rimborso dell’Irap ai professionisti i giudici tributari non ascoltano ragioni da parte del Fisco.
Nonostante l’accoglimento delle tesi dei contribuenti da parte della commissione tributaria, l’amministrazione finanziaria non provvede al rimborso, i giudici nominano un commissario ad acta in sede di ottemperanza per rimettere a posto le cose.
È quanto dispone, infatti, la sentenza 9-15 giugno 2004 n. 10/05/04 della Commissione tributaria provinciale di Parma.
I giudici hanno anche evitato di prendere in considerazione l’argomentazione del Fisco per cui il rimborso non sarebbe dovuto nel caso in cui il contribuente avesse sanato con il condono le annualità per le quali era stato chiesto il rimborso Irap.


