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Invio delle liquidazioni IVA e della comunicazione dati fatture con sanzioni ridotte

L’importo della sanzione per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche va da 500 a 2.000 euro, ma è ridotto alla metà se i dati, in precedenza errati o mancanti, sono trasmessi entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.

Per le comunicazioni relative al secondo trimestre 2017, il cui termine di invio era in scadenza al 18 settembre 2017 la sanzione ridotta si applica per le correzioni/integrazioni effettuate sino al 3 ottobre 2017, mentre la sanzione “piena” si applica a decorrere dal 4 ottobre 2017.
L’Agenzia Entrate ha riconosciuto poi l’ammissibilità del ravvedimento operoso, il quale si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta.

La scadenza, invece, per l’invio dei dati fatture relativi al primo semestre 2017 ad oggi risulta essere stata rinviata, rispetto a quella originaria fissata al 18 settembre al 28 settembre.
La sanzione di due euro per ogni fattura omessa o errata fino a un massimo di mille euro per trimestre è anch’essa ridotta al 50% in caso di correzione entro quindici giorni dalla scadenza per l’invio, quindi un euro per fattura, con il limite massimo che viene riposizionato a 500 euro per trimestre.
Data come scadenza per l’invio dei dati del primo semestre 2017 il 28 settembre, la riduzione a metà delle sanzioni avviene solo se l’invio dei dati omessi o non corretti avviene entro il 13 ottobre prossimo.
Anche in questo caso è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997.

Per calcolare l’importo delle sanzioni occorre valutare quando avviene l’invio della omessa o corretta comunicazione e quando si effettua il versamento della sanzione
Se l’invio avviene entro 15 giorni, allora nell’applicare la riduzione da ravvedimento occorre prendere a riferimento la sanzione ridotta a metà.

Quindi, ad esempio, se la comunicazione viene inviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza e la sanzione venga pagata entro i 90 giorni dalla scadenza stessa, spetterà una prima riduzione del 50% della sanzione e successivamente un abbattimento a 1/9 della stessa, per effetto dell’applicazione della lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97.

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