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Invio dei documenti alla Giustizia amministrativa: le regole per gli Avvocati

Sul sito internet della Giustizia Amministrativa sono state pubblicate le "best practices", ossia le regole che gli Avvocati sono tenuti ad osservare per l’invio dei documenti alla Giustizia amministrativa, in base a quanto stabilito sia dalle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico che dalle vigenti determinazioni del Segretario generale della Giustizia amministrativa.

Le riportiamo di seguito:

  • la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;
  • la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia amministrativa non può superare i 30 MB;
  • la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati;
  • i file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle predette regole tecnico-operative, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

Viene inoltre raccomandato di procedere alla scansione dei documenti da inviare alla Giustizia amministrativa in forma leggibile, ma a bassa risoluzione, nonché di utilizzare il formato immagine (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif) esclusivamente per i documenti non di testo, nominandoli singolarmente con una loro sintetica descrizione per facilitarne l’individuazione.

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