Al fine di valutare la convenienza all’applicazione dell’imposta sostitutiva 0,1 % dell’INVIM decennale e’ utile riepilogare i casi in cui l’INVIM decennale sara’ ancora applicabile, per evitare di versare imposte che, anche se di importo limitato, non sono dovute.
In base all’art. 3 del decreto INVIM (DPR 643/72) l’INVIM decennale si applica, al compimento di ciascun decennio dalla data dell’acquisto o della precedente tassazione, per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta’ o di enfiteusi ALLE SOCIETA’ DI OGNI TIPO e oggetto e agli ENTI PUBBLICI E PRIVATI diversi dalle societa’, COMPRESI I CONSORZI, LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.
L’art. 25 del medesimo decreto precisa le ESENZIONI dall’imposta di cui all’art. 3 e, tra queste:
d) i fabbricati destinati all’esercizio di attivita’ commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione (e …), sempreche’ l’attivita’ commerciale sia in essi ESERCITATA DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO o dall’enfiteuta. Nei confronti delle societa’ che esercitano esclusivamente attivita’ di locazione finanziaria l’esenzione di applica anche per i fabbricati dati in locazione.
Si ricorda inoltre che l’INVIM verra’ applicata fino al 31.12.2002 e terra’ in considerazione gli incrementi di valore fino al 31.12.1992.
Per concludere e semplificare:
1. la norma relativa all’INVIM decennale interessa unicamente le societa’ ed affini
2. i soggetti che hanno presentato la dichiarazione INVIM straordinaria entro il 20 dicembre 1991, e posseggono ancora tali immobili, devono decidere se pagare l’imposta sostitutiva 0,1 % entro il 30 marzo 2001 o presentare entro gennaio 2002 una dichiarazione INVIM decennale che, in diversi casi, sara’ pari a zero (a parte il caso dei terreni edificabili o dei fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione);
3. in ogni caso gli immobili acquistati o che hanno gia’ presentato una dichiarazione INVIM decennale dopo il 31 dicembre 1992 non dovranno piu’ presentare la dichiarazione INVIM decennale;
4. i soggetti che hanno utilizzato esclusivamente e ininterrottamente come strumentali immobili che tali sono per natura (categorie A10, C1 e C2, D, E) non sono interessati all’INVIM decennale.


