A fronte di un comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo, la presunzione di colpa addossata al conducente non può essere superata dimostrando l’anomalia della condotta della vittima (nella specie, il pedone, appena sceso da un autobus, aveva repentinamente attraversato la strada davanti al mezzo pubblico, il quale si era arrestato al di fuori degli spazi dedicati), occorrendo la prova che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 04-04-2017, n. 8663 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


