Nel processo tributario non vi sono obblighi per il professionista che trasloca e quindi, anche nel caso di domiciliazione del Cliente , risultano non valide le notifiche effettuate dall’Amministrazione Finanziarie al vecchio indirizzo. Questa indicazione arriva dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con senteza n. 11223 depositata lo scorso 30 luglio la quale peraltro indica quale strada corretta la notifica da effettuare con le modalità di cui all’art.17 comma 3 del decreto legislativo 546-92. In base a questa norma se mancano o sono assolutamente incerti il domicilio o la residenza , la notifica deve essere fatta presso la segreteria della commissione.
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Invalide le notifiche dell’Amministrazione se il professionista cambia sede
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