Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 7.08.2015.
L’Agenzia Entrate ha precisato che non può essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Sono invece dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.


